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RINNOVO
a) Quando è necessario rinnovare la patente?
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
b) Cosa bisogna fare?
Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto
rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di euro 5,16
sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile.
Con la ricevuta del versamento, il codice fiscale e una marca da bollo
di € 11,00, bisogna poi sottoporsi a visita medica che può essere
effettuata anche presso la nostra sede o in una autorità sanitaria
indicata dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero
della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del
Lavoro o delle FF.SS.).
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria
rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia
ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato
sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della
Motorizzazione Civile.
DUPLICATO
DUPLICATO PER DETERIORAMENTO
- Compilare domanda su Mod. TT 2112 (che potete trovare o presso la nostra sede oppure negli uffici della motorizzazione) allegando:
- Fotocopia documento di identità in corso di validità.
- 2 fotografie uguali e recenti su fondo chiaro.
- Fotocopia patente (fronte e retro) e patente originale in visione.
- Certificato medico in bollo da € 11,00, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del C.d.S. (in caso di contestuale rinnovo o declassamento). E' possibile ottenere il certificato anche eseguendo la visita medica presso la nostra sede.
- Per i cittadini stranieri è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del documento.
- Attestazione di versamento di € 5,16 sul c/c 9001.
- Attestazione di versamento di € 22,00 sul c/c 4028.
La pratica deve essere presentata direttamente dall’intestatario esibendo all’atto della domanda un documento di identità in corso di validità, altrimenti occorre presentare delega.